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usocapione

L'usucapione

Possedere una cosa vuol dire averne la disponibilità e comportarsi su di essa come se si è proprietari.

Il possesso continuato di una cosa per un certo tempo, fa diventare proprietario della cosa anche se la cosa non è mia (mala fede) oppure credo sia mia (buona fede).

Per tutti i beni (case, terreni) l'usucapione scatta dopo dieci anni (in buona fede) o dopo venti anni (in mala fede). Basta dimostrare in qualunque modo che per quel periodo ho avuto il possesso continuato della cosa. Nei comuni montani i termini si abbassano a cinque e quindici anni (ad esempio se occupo una baita di montagna che non è mia, dopo quindici anni posso chiedere l'usucapione; se penso sia mia ne bastano cinque).

Per i beni mobili registrati in pubblici registri (ad esempio un'auto) il termine è tre anni in buona fede e dieci anni in mala fede.

 

Le società

Due o più persone possono mettere in comune, beni, lavoro e denaro allo scopo di svolgere un'attività economica e percepire i guadagni: in questo modo hanno costituito una società.

Esistono vari tipi di società. La prima distinzione è tra società di persone e società di capitali. Nelle società di persone è prevalente il rapporto personale tra i soci; nelle società di capitali prevale l'aspetto economico sul rapporto personale.

Le società di persone sono la società semplice, la società in nome collettivo (snc), la società in accomandita semplice (sas). Il dato importante che riguarda le società di persone è che i soci rispondono dei debiti assunti dalla società non solo con il capitale versato in società, ma con l'intero patrimonio personale di ciascuno dei soci. L'unica eccezione riguarda i soci chiamati accomandanti nella sas che rispondono solo della quota che hanno versato in società, a differenza dei soci accomandatari che seguono la regola generale rispondendo con tutto il loro patrimonio personale.

Le società di capitali sono la società per azioni (spa), la società a responsabilità limitata (srl), la società in accomandita per azioni (sapa). Nelle società di capitali, per i debiti assunti dalla società, risponde solo la società con il suo capitale e i singoli soci non perderanno il proprio patrimonio personale. L'unica eccezione riguarda i soci della sapa chiamati accomandatari che rispondono dei debiti con tutto il loro patrimonio personale, a differenza dei soci accomandanti che rispondono solo della quota che hanno versato in società.

Il capitale minimo per costituire una spa o una sapa è di cinquantamila euro e sarà rappresentato da azioni (ad esempio cinquantamila azioni del valore di un euro ciascuna); il capitale minimo per costituire una srl è di diecimila euro ed è rappresentato da quote.

Sono forme particolari di società le cooperative e le mutue assicuratrici.

In queste società prevale lo scopo mutualistico, cioè la loro attività è svolta soprattutto in favore degli stessi soci. Per una società cooperativa sono necessari almeno nove soci.