La prostituzione
Chi va con una prostituta non commette alcun reato, né lo commette la prostituta.
Dal punto di vista del diritto civile, l'accordo tra cliente e prostituta è nullo perché è contrario al buon costume. Ciò significa che se una delle parti non tiene fede al proprio impegno (se il cliente non paga o se la prostituta non esegue la prestazione) nessuno può ovviamente andare da un giudice e andarsi a lamentare.
Dal punto di vista del diritto penale, la famosa Legge 75 del 1958 (la cosiddetta legge sulle case chiuse) punisce chi favorisce e sfrutta la prostituzione.
Una curiosità: la Legge del 1958 prevedeva che Il Ministro per l'interno doveva provvedere a promuovere la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché l'assistenza, la tutela, la rieducazione delle donne uscenti, per effetto della legge, dalle case di prostituzione. Negli istituti di patronato dovevano trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite dalla legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendevano ritornare ad 'onestà di vita' (art. 8, comma secondo).
Obbligo di vaccinazione
Attualmente, per le persone tra 0 e 16 anni, sono obbligatorie le seguenti 10 vaccinazioni: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.
Non sono obbligatorie, ma facoltative le 4 vaccinazioni anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-pneumococcica; anti-rotavirus.
Ai genitori che rifiutano di far vaccinare i figli per le 10 vaccinazioni obbligatorie, può essere fatta pagare una sanzione da 100,00 a 500,00 euro e le scuole possono non accettare le iscrizioni degli alunni non vaccinati.
La Corte costituzionale, con la sentenza 5/2018, ha dichiarato legittima la scelta dello Stato di rendere obbligatorie le vaccinazioni.
Nel caso di danno provocato dalle vaccinazioni, la Legge 210 del 1992 prevede un indennizzo a carico dello Stato.