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Modifica del sesso

Chiunque abbia compiuto la maggiore età può modificare il proprio sesso (trans-sessuale, cioè passare ad altro sesso).

Secondo la Legge 164 del 1982 è il Tribunale che pronuncia con una sentenza la rettificazione del sesso e con la sentenza si può trascrivere negli atti dello stato civile che la persona ha cambiato sesso.

Fino al luglio del 2017, per cambiare/rettificare il sesso erano necessari interventi chirurgici che anche esteticamente facessero comprendere il sesso. Dopo la sentenza 180 del 13 luglio 2017, la Corte costituzionale ha precisato che non è necessario l'intervento chirurgico di cambiamento del sesso purché in modo serio e rigoroso si accerti che la persona, anche per il percorso psicologico effettuato, si senta di un altro sesso.

 

Disconoscimento della paternità

Sia la madre, che il marito, che il figlio nato nel matrimonio, può chiedere il disconoscimento della paternità.

La madre può chiedere il disconoscimento entro sei mesi dalla nascita del figlio o entro sei mesi da quando ha saputo che il marito era sterile.

Il marito può chiedere il disconoscimento entro un anno dalla nascita del figlio se prova che è sterile o entro un anno da quando ha saputo che la moglie lo ha tradito. Se si trovava lontano dalla residenza quando è nato il figlio, può chiedere il disconoscimento entro un anno dal suo ritorno. In ogni caso il disconoscimento può essere chiesto entro 5 anni dalla nascita del figlio e non oltre.

Il figlio diventato maggiorenne può chiedere il disconoscimento in ogni momento e non ha scadenza. Se non è ancora maggiorenne e ha già compiuto 14 anni, il disconoscimento viene fatto da un curatore speciale che è nominato dal Tribunale e se ha meno di 14 anni può essere chiesto dal pubblico ministero o dall'altro genitore che agisce non in proprio, ma in nome e per conto del figlio.