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Adozione
Possono adottare i coniugi sposati da almeno tre anni e che negli ultimi tre anni non sono stati separati neanche di fatto. L'età di chi adotta non deve superare da un minimo di 18 a un massimo di 45 anni l'età di chi viene adottato. Se i coniugi hanno età diverse, tale limite non può superare 10 anni per il coniuge che ha l'età maggiore. Possono essere adottati minorenni per i quali è stato dichiarato lo stato di adottabilità e, se hanno compiuto 12 anni, deve sentirsi il loro parere; se ne hanno compiuti 14, devono chiaramente essere d'accordo e prestare il loro consenso altrimenti non possono essere adottati.
Se un minore versa in stato di abbandono, il Tribunale per i minorenni dichiara lo stato di adottabilità.
I coniugi che vogliono adottare un minore devono presentare domanda al Tribunale per i minorenni che ha una validità di tre anni ed è rinnovabile. Il Tribunale dispone indagini sui coniugi facendosi aiutare dalle ASL e dai servizi sociali e il procedimento deve concludersi entro 120 giorni. Se vi è un esito positivo il Tribunale concede l'affidamento preadottivo. Dopo un anno dall'affidamento preadottivo (che può essere prorogato un altro anno), se l'esito è positivo, il Tribunale emette la sentenza di adozione.
Con la sentenza di adozione l'adottato diviene figlio della coppia che lo ha adottato e ne assume il cognome. L'adottato, quando avrà compiuto almeno 25 anni, può chiedere e avere informazioni sulla sua famiglia di origine.

Adozione internazionale
Possono adottare un minore straniero i coniugi sposati da almeno tre anni e che negli ultimi tre anni non sono stati separati neanche di fatto. Devono fare domanda di disponibilità alla adozione al Tribunale per i minorenni. I servizi sociali entro quattro mesi faranno quindi una relazione sulla idoneità dei coniugi ad adottare.
Dichiarati idonei, entro un anno, i coniugi devono rivolgersi ad enti autorizzati e specializzati per la procedura necessaria alla adozione internazionale.
Deciderà quindi una Commissione per le adozioni internazionali, che ha la sede presso la Presidenza del consiglio dei ministri a Roma e che autorizzerà il minorenne straniero ad entrare in Italia in modo permanente. Per un anno i servizi sociali controlleranno la situazione e se il minore è integrato viene dichiarata l'adozione e il minore acquista la cittadinanza italiana.
I coniugi possono ottenere l'adozione anche direttamente dallo Stato straniero al quale appartiene il minorenne: in questo caso l'adozione viene fatta propria dal Tribunale per i minorenni italiano.
Anche i coniugi stranieri possono adottare i minorenni italiani presentando domanda al Consolato italiano.

 

Giudice Carlo Crapanzano - 14 gennaio 2019