Le unioni civili
L'unione civile è quella che avviene tra due persone maggiorenni che hanno lo stesso sesso. Alla presenza di due testimoni, le due persone si presentano all'ufficiale di stato civile del comune di residenza e dichiarano di costituire l'unione. L'unione civile non può avvenire se una o entrambe le parti sono legate da un matrimonio o da altra unione civile.
Le parti possono decidere per la durata della loro unione civile di usare un solo cognome comune o di anteporre o posporre il proprio cognome al cognome comune, se è diverso.
Se le parti non decidono diversamente al momento della costituzione dell'unione, si applica la comunione dei beni.
Tutte le norme del matrimonio si applicano alle unioni civili se sono compatibili.
Ciascuna delle parti può sciogliere l'unione civile con una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile e dopo tre mesi può chiedere al Tribunale la sentenza che pronuncia lo scioglimento definitivo dell'unione civile.
I conviventi di fatto
I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni legate da vincolo affettivo di coppia e possono essere di sesso diverso o dello stesso sesso. Non devono essere sposate o avere un'unione civile con altra persona. Il convivente di fatto può visitare l'altra persona in carcere e assisterla in caso di ricovero nonché disporre di eventuale donazione degli organi del convivente defunto o ha diritto alla assegnazione della casa di abitazione per almeno due anni. I conviventi di fatto possono partecipare come le altre famiglie alla graduatoria per l'assegnazione della casa popolare.
Se muore un convivente di fatto ad esempio in caso di incidente, il risarcimento del danno deve essere pagato al convivente ancora in vita.
I conviventi di fatto possono stipulare da un notaio un 'contratto di convivenza' e possono scegliere la comunione o la separazione dei beni.
Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo della parti o su decisione di uno solo dei conviventi andando da un notaio; si scioglie anche se decidono di sposarsi o di istituire una unione civile e per morte di uno dei due.
Nel caso di scioglimento della convivenza di fatto, il giudice può obbligare il convivente a versare gli alimenti all'altro convivente che ne ha bisogno.
Giudice Carlo Crapanzano - 31 dicembre 2018