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divorzio

Comunione e separazione dei beni tra i coniugi

 

Se i coniugi non decidono diversamente al momento del matrimonio, si avrà automaticamente la comunione legale dei beni. In pratica, con la comunione dei beni, qualunque bene acquistato durante il matrimonio, anche da soltanto uno dei coniugi, è di proprietà di entrambi i coniugi.

La separazione dei beni, che può essere scelta al momento del matrimonio, ha come conseguenza che qualunque bene acquistato è di proprietà esclusiva del coniuge che lo ha acquistato.

Ovviamente, in qualunque momento e recandosi da un notaio, i coniugi possono modificare la comunione in separazione dei beni o viceversa, ma la decisione vale solo da quel momento in poi e fino a eventuale nuova modificazione.

Se si ha la comunione dei beni, in essa non rientrano i beni personali dei coniugi. Tra i beni personali rientrano i beni che il coniuge aveva in proprietà prima del matrimonio, i beni ricevuti in eredità dal coniuge anche durante il matrimonio, i beni strettamente personali, i beni relativi al proprio lavoro, i beni ottenuti a seguito di risarcimento del danno, la pensione per la perdita parziale o totale della capacità lavorativa, il ricavato della vendita dei beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio.

Già con la separazione dei coniugi, si interrompe la comunione dei beni.

Il divorzio

Il divorzio si chiama 'scioglimento del matrimonio' se i coniugi si sono sposati in Comune e si chiama 'cessazione degli effetti civili del matrimonio' se i coniugi si sono sposati con un rito religioso.

Può essere chiesto dopo sei mesi da una separazione consensuale e dopo un anno da una separazione giudiziale.

Il divorzio si propone con ricorso al Tribunale allegando obbligatoriamente la dichiarazione dei redditi e il Presidente del Tribunale convoca entrambi i coniugi. Verrà poi emessa una sentenza che dichiarerà il divorzio e da quel momento i coniugi non sono più marito e moglie e la moglie perde il diritto di usare il cognome del marito. Il Tribunale dispone con la sentenza un assegno (detto assegno divorzile) a favore del coniuge che ha maggiori difficoltà economiche e dispone in che modo i coniugi devono rispondere del mantenimento dei figli e il loro affidamento.

In caso di morte di uno dei due ex coniugi, dopo il divorzio, il coniuge ancora vivo può chiedere che gli venga assegnata una quota della pensione di reversibilità del coniuge defunto. La richiesta si fa al Tribunale.

 

Giudice Carlo Crapanzano - 24 dicembre 2018