Cambiamento del prenome e del cognome
Il nome di una persona è composto dal prenome (ad esempio Mario) e dal cognome (ad esempio Rossi).
Si può cambiare il prenome o cambiare il cognome o entrambi.
Si può aggiungere al prenome un altro prenome e al cognome un altro cognome.
Secondo la legge, la domanda si fa al Prefetto competente nel luogo dove si è nati o al Prefetto del luogo dove si è residenti a seconda dei vari casi.
Se nessuno fa opposizione alla richiesta di cambiamento o di aggiunta del prenome o del cognome, il nuovo prenome o il nuovo cognome vengono annotati nei registri dello stato civile con un Decreto del Ministro dell'Interno.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale 286/2016, i genitori del neonato che sono d'accordo, possono aggiungere al cognome del padre anche quello della madre e l'ufficiale di stato civile del Comune non può rifiutarsi di annotare entrambi i cognomi.
La separazione personale dei coniugi
La separazione personale tra i coniugi può essere consensuale o giudiziale.
E' consensuale se entrambi sono d'accordo a separarsi e decidono autonomamente a quali condizioni; in questo caso sarà efficace dopo l'atto di omologa del Tribunale.
E' giudiziale quando è chiesta solo da uno dei coniugi. La separazione giudiziale si può trasformare in qualunque momento in separazione consensuale, ma non il contrario.
I coniugi separati continuano a essere marito e moglie seppure possono vivere separati e la moglie può continuare a usare il cognome del marito (diritto che ha acquisito al momento del matrimonio) e saranno entrambi liberi di avere una loro vita sentimentale.
Solo con lo scioglimento del matrimonio (divorzio) i coniugi non saranno più marito e moglie.
Si può chiedere il divorzio dopo sei mesi dalla separazione consensuale o dopo un anno dalla separazione giudiziale.
Giudice Carlo Crapanzano - 17 dicembre 2018