13-06-2022 -- E’ evidente che nel caso in cui un cittadino, in parcheggio a pagamento, non lo effettua, è giusto che riceva la multa. Affrontiamo il caso, invece, di un cittadino che ‘sfora’ la scadenza oraria del biglietto.
Bisogna subito precisare che non esiste nessuna norma del Codice della Strada che punisca il mancato rinnovo del ticket sulle strisce blu. Quindi, il Comune non può effettuare la contestazione per una norma del codice che non esiste (si veda ad esempio il Tribunale di Treviso, sentenza 1069/2016).
Lo ‘sforamento’ di orario di sosta, per giurisprudenza costante, non dà luogo a una violazione del codice della strada, ma al limite a un inadempimento contrattuale con il comune, che obbliga il cittadino a pagare solo la differenza tra la sosta pagata e il residuo tempo non pagato.
Il Ministero dei Trasporti si è già pronunciato fin dal 2014 su questo tema: attraverso la risposta a una interrogazione parlamentare da parte del sottosegretario Umberto Del Basso De Caro facendo chiarezza sui dubbi interpretativi sollevati da molti Comuni e su una presunta, ma inesistente, divergenza tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell'Interno.
'Il ministero dei Trasporti ha ripetutamente espresso nel tempo il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una ''inadempienza contrattuale''. Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l'inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta.
Niente multa, quindi, perché in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall'articolo 157, comma 6, e precisamente l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l'obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta.
Quindi, il comune o gli ausiliari della sosta, non possono emettere la sanzione se c’è il biglietto regolarmente pagato anche se è scaduto: si deve pagare solo la differenza tra il tempo pagato e quello non pagato.
Nel caso possa accadere invece che il cittadino dovesse subire la multa, si ricorda che si può fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al giudice di pace entro 30 giorni.
Carlo Crapanzano