ALTO PIEMONTE-09-11-2020--Normalmente, il nostro ordinamento
giuridico ritiene ‘capace’ chi intende e vuole; è ‘capace’ cioè chi è libero nella sua autodeterminazione ed è in condizione di prendere decisioni.
Ciò non vale per gli interdetti (totalmente incapaci di intendere e volere) e per gli inabilitati (parzialmente incapaci di intendere e volere) a seguito di una sentenza del tribunale che li dichiari tali. Vi è una presunzione di incapacità che riguarda anche i minorenni e fino a quando compiranno i 18 anni.
Ebbene, la nostra legge penale, a prescindere dal grado di incapacità dichiarata o meno dal tribunale, prevede il caso che una persona possa essere ‘circuita’ per gli scopi più diversi (normalmente il fine è quasi sempre economico).
Se ne occupa l’art. 643 del codice penale che punisce con la pena che va da 2 a 6 anni di reclusione e con la multa da euro 206 a euro 2.065, chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, approfittando dello stato di incapacità altrui, induce un’altra persona a compiere un atto che produce effetti giuridici e che risultino per lei dannosi.
Il reato può essere commesso da chiunque, che però incide sulla decisione della vittima, determinandola.
Un esempio tipico di circonvenzione di incapace è indurre un parente stretto a scrivere un testamento in suo favore. Nella realtà, gli esempi sono innumerevoli.
Carlo Crapanzano