VCO- NOVARA- 12-10-2020--Non è semplice definire
cosa sia il mobbing. In generale, possiamo fare riferimento a ogni forma di sopruso o angheria esercitate da una o più persone nei confronti di un’altra persona più debole, soprattutto sul luogo di lavoro, ma non solo.
Una prima tutela, in ambito civile, la riscontriamo innanzitutto nell’articolo 2043 codice civile che prevede l'obbligo del risarcimento del danno imposto a chiunque provochi ad altri un danno ingiusto e nell’art. 2087 del medesimo codice, che impone all'imprenditore e al datore di lavoro di tutelare la salute fisica, ma anche psichica del lavoratore. In verità, anche il cosiddetto Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) prevede la tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
Il discorso diventa più complesso in ambito penale. Non esiste nel nostro ordinamento penale il reato specifico di mobbing. La difficoltà sta quindi nell’individuare il comportamento illecito nei confronti del lavoratore e tentare di capire se tra i reati previsti dal codice possa rientrare quel comportamento.
Un primo tentativo interpretativo, farebbe rientrare il mobbing nel reato di lesioni colpose previsto dall’art. 590 codice penale. Ma, proprio perché reato colposo (cioè dovuto a imprudenza, negligenza o imperizia) in esso non rientrano tutti quei comportamenti che invece sono ‘voluti’ nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro. Ecco allora l’inquadramento nel reato di lesioni dolose (art. 582 codice penale). Una ulteriore interpretazione, farebbe rientrare il comportamento illecito nella violenza privata (art. 610 c.p.) o addirittura nei maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p., visto il rapporto ‘stretto’ tra le parti). Ad oggi, da una prima sentenza storica del 2001, non è ancora ben chiaro dove e come inserire il comportamento illecito da mobbing. Sarebbe opportuno quindi un intervento legislativo.
Il danno subito dal lavoratore è sia patrimoniale che non patrimoniale. In altre parole, il lavoratore, dimostrando di aver subito comportamenti scorretti e umilianti, può chiedere il risarcimento del danno sia in relazione al salario o allo stipendio o a eventuali spese mediche affrontate, sia per i danni ‘morali’ subiti che gli hanno provocato un certo e grave malessere anche psichico. Sta al lavoratore dimostrare però di aver subito quei comportamenti scorretti con tutti i mezzi possibili e soprattutto che quei comportamenti siano continuati nel tempo e che non si sia trattato di un fatto isolato.
Il mobbing verticale, detto anche bossing, riguarda i soprusi provenienti direttamente dal superiore gerarchico e si distingue dal mobbing orizzontale, che è effettuato invece dai colleghi di lavoro.