VCO- NOVARA_ 27-07-2020-- La legge che prevede
e regola i congedi di maternità e paternità è il Decreto Legislativo 151/2001. Normalmente alla donna in gravidanza viene imposto di non lavorare nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto. Se il medico specialista certifica che la donna anche dopo il settimo mese può lavorare fino al parto, i cinque mesi decorrono dalla data del parto. Se dopo il parto il neonato è però ricoverato in una struttura sanitaria, il ricovero sospende il congedo che comincia nuovamente a decorrere dall’uscita del bambino dall’ospedale. Le indennità sono pari all’80% per tutto il periodo del congedo. Il congedo per paternità scatta per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di morte o di grave malattia della madre oppure di abbandono o nel caso di affidamento esclusivo del neonato al padre.