VCO- NOVARA- 22-06-2020--Spesso dalla cronaca
apprendiamo di madri che provocano la morte del bambino appena nato o del feto durante il parto. Se ne occupa in modo preciso l’art. 578 del codice penale prevedendo che la motivazione della madre portata al gesto di uccidere il bambino sia dovuto a una condizione di abbandono materiale e morale. In questo caso, è prevista una reclusione che va da 4 a 12 anni. Chi invece ‘aiuta’ la madre a compiere il gesto, sarà punito con non meno di 21 anni di reclusione (sono in corso molte critiche su questa ‘differenziazione’ della pena esistente tra la madre e chi invece la aiuta). Può accadere invece che la gravidanza venga interrotta da altre persone per negligenza, imprudenza o poca preparazione professionale. In questo caso si rischia la reclusione da 3 mesi a 2 anni Se invece la gravidanza è interrotta contro il volere della madre, si parla di interruzione ‘non consensuale’ (art. 593-ter codice penale) e si rischia la reclusione da 4 a 8 anni. Il reato è commesso anche da chi usa violenza sulla donna e provoca l’interruzione di gravidanza e se la donna muore, la pena va da 8 a 16 anni di reclusione.