VCO- NOVARA- 15-06-2020-- Spesso accade che tra le
proprietà confinanti possano sorgere questioni in riferimento alla presenza di finestre. Le finestre e le altre aperture sono di due tipi: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Analizziamole separatamente. Secondo il codice civile, le luci devono essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; devono inoltre avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori; devono avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo della proprietà. Per quanto riguarda le vedute, non se ne possono aprire dalla parte del vicino o sopra il suo tetto se non c’è almeno la distanza di un metro e mezzo tra la proprietà del vicino e la faccia esterna del muro dove dovrebbe aprirsi la veduta. La stessa distanza di un metro e mezzo vale se si devono costruire balconi, terrazze, lastrici solari e simili che permettono di affacciarsi sulla proprietà del vicino.
Carlo Crapanzano