VCO- NOVARA- 25-05-2020--L’ebbrezza è una condizione temporanea,
a seguito di assunzione di alcol, che altera in chi guida tutti quei processi cognitivi e reattivi e limita fortemente la lucidità mentale, riducendo di molto la prontezza dei riflessi che sono assolutamente necessari. Chi guida dopo aver bevuto, commette un reato previsto dall’art. 186 del codice della strada. Non c’è reato, ma solo una sanzione amministrativa, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi/litro. In questo caso, si rischia una sanzione da € 544 a € 2.174 e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, scatta il reato. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, è previsto l’arresto fino a 6 mesi e la sanzione da 800 a 3.200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, è previsto l’arresto da 6 mesi a 1 anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la sanzione da 1.500 a 6.000 euro. La sospensione della patente viene raddoppiata se la macchina appartiene a una persona diversa da chi guida. L’accertamento del tasso alcolemico è svolto dalle forze dell’ordine con l’etilometro e, prima di effettuare la misurazione, la persona deve essere avvisata che ha il diritto di farsi assistere da un avvocato. Lo stesso vale prima della misurazione eventualmente effettuata presso una struttura sanitaria. Il tasso alcolemico deve essere uguale a zero se si tratta di guidatori che hanno meno di ventuno anni o di guidatori che hanno la patente da meno di tre anni, o di guidatori che trasportano persone o cose per lavoro. Se ci si rifiuta di effettuare l’alcoltest chiesto dalle forze dell’ordine, si commette un reato e la pena prevista è quella massima, cioè come se il tasso alcolemico fosse superiore a 1,5 g/l.