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NOVARA- VCO- 11-05-2020-- Oltre alla detenzione in carcere,

un condannato può usufruire di una serie di misure che gli permettono di espiare la pena fuori dal carcere. Tali misure sono: l’affidamento in prova al servizio sociale; la detenzione domiciliare; la detenzione domiciliare speciale; la semilibertà; la licenza o il permesso premio. Proviamo molto sinteticamente ad analizzarle.
Affidamento in prova al servizio sociale
E’ un beneficio che viene concesso al detenuto se la pena che deve scontare non supera i tre anni e per un periodo uguale a quello della pena che deve scontare; oppure è concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione. Il servizio sociale ha l’obbligo di controllare il soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale. L'esito positivo del periodo di prova dopo la relazione del servizio sociale, estingue la pena detentiva.
Detenzione domiciliare
A prescindere da qualunque reato, la pena del detenuto può essere espiata presso la propria abitazione se ha compiuto settanta anni di età. La detenzione domiciliare può essere concessa anche se si tratta di donna incinta o madre di figli che hanno meno di dieci anni di età; persona in condizioni di salute particolarmente gravi; persona inabile di età superiore a sessanta anni; persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia; persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.
Detenzione domiciliare speciale
E’ concesso di espiare la pena presso la propria abitazione, purché abbia scontato almeno un terzo della pena o almeno quindici anni nel caso di ergastolo, alla madre di figli che non superano dieci anni di età. Vi è un’apparente incongruenza che una madre condannata all’ergastolo, o dopo aver almeno espiato quindici anni, possa avere figli con meno di dieci anni di età. Può accadere in effetti nella realtà, se la condannata abbia precedentemente usufruito di qualche licenza o permesso premio e durante quel periodo abbia assunto lo stato di gravidanza.
Semilibertà
La semilibertà è un beneficio che permette al condannato di ottenere di trascorrere parte del giorno fuori  dal carcere per poter lavorare. Per essere ammesso alla semilibertà, il condannato deve almeno avere scontato la metà della pena oppure, per i reati più gravi, almeno due terzi di essa. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di carcere.
Licenza o permesso premio
Al condannato che in carcere ha mantenuto una condotta regolare e che non è ritenuto socialmente pericoloso, può essere concesso un permesso premio di quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione della pena e lo stesso vale per chi già usufruisce della semilibertà.
Agli internati (ad esempio i malati psichiatrici) può essere concessa una licenza premio di sei mesi nel periodo precedente l’esame sulla loro pericolosità sociale.

Carlo Crapanzano