NOVARA- VCO- 13-04-2020--La regola generale prevista
dal secondo comma dell’art. 32 della nostra Costituzione è che ‘nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana’. Di conseguenza, nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà (i criteri generali sono contenuti nella Legge 833/1978).
Esiste però il caso che, a causa di una malattia mentale transitoria o permanente, è necessario il cosiddetto Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e si può costringere una persona al ricovero ospedaliero. Normalmente questo avviene in presenza di determinate condizioni: se esistono alterazioni mentali talmente gravi da richiedere urgenti interventi di cura; se la persona non vuole sottoporsi volontariamente alle cure; se non ci sono le condizioni per aiutare la persona fuori da un ospedale.
In questi casi, è il sindaco del comune dove è residente la persona da curare che dispone il TSO, oppure il sindaco del luogo dove si trova momentaneamente la persona malata. Il sindaco emette il TSO sulla proposta di un medico che deve essere convalidato dalla ASL. Da quel momento ed entro 48 ore, il provvedimento del sindaco deve essere trasmesso al Giudice Tutelare che a sua volta ha 48 ore di tempo per convalidarlo o non convalidarlo. Nel caso il TSO non venga convalidato, il sindaco deve immediatamente ordinare la fine del TSO e ha 30 giorni di tempo per fare ricorso contro il provvedimento del giudice.
Ovviamente, anche la persona sottoposta a TSO, i suoi parenti o addirittura un estraneo, può chiedere al sindaco (che deve decidere entro 10 giorni) di revocare il TSO, oppure può fare ricorso al Tribunale contro la convalida del Giudice Tutelare.