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VCO-23-03-2020--Il porto d’armi è l’autorizzazione

amministrativa data al cittadino per detenere e/o a trasportare un’arma. Normalmente la materia è regolata dal testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, ma nel 2018 la Legge 104 ha modificato qualche aspetto.
Il porto d’armi si può ottenere solo per tre motivi: 1) porto d’armi per la difesa personale; 2) porto d’armi per uso sportivo; 3) porto d’armi per la caccia.
Per la difesa personale, il porto d’armi ha la validità di un anno ed è rilasciato dal Prefetto. Bisogna dimostrare la necessità di volerlo ottenere visto che abilita il possessore a portare con sé l’arma anche al di fuori della propria abitazione.
Il porto d’armi per uso sportivo ha una validità di cinque anni ed è rilasciato dal Questore e serve solo per il tiro a volo o per il tiro a segno, tanto che bisogna iscriversi a un Tiro a Segno Nazionale (TSN). Si è autorizzati a portare l’arma con sé solo per il tragitto tra l’abitazione e il luogo del tiro o il luogo della eventuale competizione sportiva.
Il porto d’armi per la caccia ha una validità di sei anni e vale solo per i fucili da caccia e si può usare solo durante i periodi autorizzati per la caccia o presso aree autorizzate per la caccia.
Per quanto riguarda il limite massimo dei proiettili che si possono detenere,  è di duecento per il porto d’armi per difesa personale, mentre per le cartucce a pallini dei fucili  la denuncia di detenzione non è obbligatoria se sono inferiori a mille pezzi; tra mille e millecinquecento pezzi è necessaria la denuncia di detenzione.
Si possono detenere al massimo tre armi comuni da sparo; dodici armi sportive; ma non vi è nessun limite per i fucili da caccia.
La Legge 104/2018 ha introdotto la Carta europea d’arma da fuoco che permette la detenzione e il trasporto di armi all’interno dei Paesi dell’Unione Europea.

Carlo Crapanzano