VCO- 27-01-2020- Dal 9 maggio 2018
è in vigore in Italia il Decreto Legislativo 231/2017 che riguarda le informazioni ai consumatori sugli alimenti, nel rispetto di un Regolamento e di una Direttiva UE dell’anno 2011.
Precisiamo subito che un allergene è qualunque sostanza che può provocare un’allergia più o meno grave.
L’esercente (bar, ristorante, ecc.) ha l’obbligo di informare il consumatore sulla presenza o meno dei cosiddetti allergeni nei propri prodotti/piatti e, in assenza di disposizioni nazionali, la forma di comunicazione deve essere scritta.
In particolare, vi è l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, su un apposito registro e supportato da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo. L’obbligo è così severo che la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni va da 3.000 a 24.000 euro e per l’indicazione con modalità diversa da quella prevista dalla legge, va da 1.000 a 8.000 euro.
Un ulteriore obbligo per gli esercenti è la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria.
Nel caso di un consumatore che consuma un alimento nel quale è presente (per lui) un allergene, qualunque conseguenza fisica e medica è a carico dell’esercente se quest’ultimo non ha rispettato l’obbligo dell’indicazione degli allergeni sugli alimenti.
Vi sono stati purtroppo episodi di morte per allergia: in questo caso, oltre alla sanzione amministrativa se non sono stati indicati gli allergeni, si rischia l’imputazione di omicidio colposo con il rischio di essere condannati fino a cinque anni di reclusione.
Carlo Crapanzano