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VCO-20-01-2020- Può accadere, nella vita,

che una persona si trovi in difficoltà economiche tali, da non riuscire a mantenere un minimo di risorse per la sopravvivenza e quindi è in stato di bisogno. Subentra in questo caso un obbligo preciso previsto per legge che assicura gli alimenti a chi è in difficoltà. Secondo l’art. 433 del codice civile, c’è un ordine preciso da seguire tra le persone obbligate a prestare gli alimenti.
L’ordine è il seguente: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (cioè i nipoti); i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (cioè i nonni); gli adottanti (l’obbligo in questo caso precede addirittura quello dei genitori naturali dell’adottato);  i generi e le nuore e il suocero e la suocera (l’obbligo però termina quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze e quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti); i fratelli e le sorelle germani (cioè che hanno padre e madre comuni) o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Una figura particolare di obbligato agli alimenti è quella del donatario: chi ha ricevuto una donazione è quello chiamato per primo a prestare gli alimenti al donante, nei limiti del valore della donazione che ha ricevuto, mentre per i fratelli e le sorelle gli alimenti sono limitati allo stretto necessario.
L’obbligo agli alimenti può assumere due forme: mantenere a casa propria chi è in stato di bisogno; oppure pagare un assegno alimentare anticipato.
L’obbligo non scatta automaticamente, ma chi è in stato di bisogno deve chiederlo al Tribunale, che nel frattempo può stabilire un assegno provvisorio a carico di chi si trova per primo nell’ordine di cui abbiamo detto.

 

Carlo Crapanzano