VCO-06-01-2020- E’ la legge n. 633 del 1941,
recentemente modificata, a regolare il diritto d’autore. La legge tutela innanzitutto le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono protetti anche i programmi per elaboratori elettronici come se fossero opere letterarie e le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Sono protette anche le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali indipendentemente dalle opere di cui sono composte.
Il diritto dell’autore dell’opera è sia economico che morale. Il diritto economico è quello di percepire il guadagno economico dell’opera e dura fino a 70 anni dopo la morte in favore degli eredi; il diritto morale è quello di essere riconosciuto come autore dell’opera e dura per sempre.
Nel caso un autore ritenga sia stato violato il suo diritto (perché per esempio la sua opera è stata copiata o riprodotta senza la sua autorizzazione), può rivolgersi a una sezione particolare del Tribunale che è la Sezione Specializzata in materia di impresa e può chiedere la cessazione immediata della riproduzione e il risarcimento del danno o il sequestro dell’opera contraffatta.
Sono previste anche sanzioni penali per chi vende, riproduce o diffonde senza autorizzazione le opere altrui (esempio tipico è il cd non originale e masterizzato, venduto nelle bancarelle).