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VCO-23-12-2019- Dal 25 marzo 2016 sono in vigore

in Italia i nuovi reati di omicidio stradale e di lesione stradale. Sono considerati reati colposi, cioè dovuti a imprudenza, negligenza o imperizia nella guida. Per quanto riguarda l’omicidio stradale, la pena base prevista per chi uccide una persona è da 2 a 7 anni di carcere e la revoca della patente per 5 anni, ma se si ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la pena va da 8 a 12 anni e la revoca della patente per 15 anni. Se il tasso alcolemico va da 0,8 a 1,5 la pena va da 5 a 10 anni e la revoca della patente per 15 anni. Se chi provoca l’incidente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e se è recidivo la revoca della patente può arrivare a 30 anni. Per quanto riguarda la lesione, ne esistono di quattro tipi: lievissima (se la diagnosi è inferiore a 20 giorni); lieve (tra 20 e 40 giorni); grave (se superiore a 40 giorni); gravissima (malattia insanabile, perdita di uno dei sensi, perdita di un arto o mutilazione permanente, sfregio permanente del viso). Chi provoca una lesione rischia da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime e la revoca della patente per 5 anni. Se si ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la pena va da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per le lesioni gravissime e la revoca della patente per 5 anni. Con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la pena va da 4 a 7 anni e la revoca della patente per  5 anni. Le stesse pene si applicano a chi uccide una persona o le provoca lesioni se guida al doppio della velocità consentita in area urbana, o attraversa con semaforo rosso, o inverte la marcia o effettua un sorpasso anche se il tasso alcolemico è pari a zero o inferiore a 0,5 g/l. Per la morte provocata prima del 25 marzo 2016 (art. 589 codice penale), si applica la legge generale sull’omicidio colposo  dove la pena prevista va da 6 mesi a 5 anni. Per le lesioni colpose provocate prima del 25 marzo 2016 (art. 590 codice penale), si applica la legge generale sulle lesioni colpose dove la pena prevista è una multa o la reclusione a seconda della gravità della lesione, e comunque fino a un massimo di 3 anni.