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maga sfera

VCO-16-12-2019- L’art. 603 del codice penale prevedeva

che “Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni”. Stiamo parlando del reato di plagio che però è stato dichiarato illegittimo e quindi cancellato dalla Corte costituzionale con la sentenza 96 del 1981 perché era praticamente impossibile dimostrare il grado di condizionamento psicologico della vittima e quindi era difficilissimo dimostrare la commissione del reato.
In via più generale, secondo l’art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931) “è’ vietato il mestiere di ciarlatano” e la legge è tuttora in vigore. Anticamente, il ciarlatano era colui che nelle piazze cavava i denti o decantava rimedi miracolosi. Successivamente, il termine ha indicato più in generale un impostore, e la giurisprudenza si è occupata più di quanto si immagini di questa attività, precisando che bisogna concretamente approfondire se l’attività è finalizzata ad approfittare dell’ignoranza e della credulità popolare. Inutile sottolineare che oggi più che mai bisogna stare attenti a chi appunto abusa dell’ignoranza e della credulità popolare. Gli esempi sono innumerevoli…
Il ciarlatano però, secondo l’art. 33 lett. b) della Legge 689/1981, non commette alcun reato e può essere solo sottoposto al pagamento di una somma di denaro nel Comune dove esercita la ciarlatanerìa.
Per dirla con Ugo Foscolo, “… bada che i potenti sono talvolta meno astuti ma più soverchiatori de’ ciarlatani…”.