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necrologi

cacciatore cane salita

VCO- 01-12-2019- L’art. 842 del codice civile prevede

espressamente che i cacciatori possono entrare senza autorizzazione nei terreni privati. Solo per la pesca è prevista l’autorizzazione del proprietario.
Il proprietario di un terreno può impedire l’accesso ai cacciatori solo se il terreno è recintato secondo la Legge sulla caccia (Legge 157/1992) e cioè se vi sia una recinzione o un muro alti almeno 120 centimetri o che il terreno sia delimitato da un corso d’acqua largo almeno tre metri e profondo almeno un metro e mezzo (art. 15, comma 8, Legge 157/1992).
E’ una legge molto controversa che da molti è vista come una limitazione del diritto di proprietà, tanto che fu chiesto un referendum per abrogarla. Il 3 giugno 1990 in Italia si votò per il referendum che chiedeva l’eliminazione di questo “privilegio” per i cacciatori, ma non fu raggiunto il quorum e il referendum fu dichiarato non valido. Non sono stati presentati altri referendum analoghi negli ultimi 30 anni.
Quindi, ad oggi, tranne che il terreno sia delimitato da una recinzione o da un muro, i cacciatori possono entrare tranquillamente e il proprietario non può opporsi.