VCO-25-11-2019- Quando in una coppia il coniuge
o il convivente minaccia l’integrità fisica o morale dell’altro, il giudice, su richiesta di chi subisce questo abuso, può adottare con decreto uno o più provvedimenti per far cessare questo comportamento e può disporre l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che si comporta male. Il giudice può anche imporre al coniuge violento di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, oppure al domicilio di altri parenti della vittima oppure vicino alle scuole frequentate dai figli. Normalmente il giudice coinvolge anche i servizi sociali e può disporre un assegno di mantenimento in favore della vittima e dei figli.
Il provvedimento del giudice ha una durata limitata che normalmente non supera l’anno, tranne motivi gravi e particolari che vengono esaminati di volta in volta.
Questi sono gli aspetti civilistici previsti dagli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile.
Dal punto di vista penale, invece, nel caso di commissione di reati di violenza (lesioni, minacce, stalking, ecc.) si applica la nuova legge cosiddetta “codice rosso” (Legge 69/2019 in vigore dal 9 agosto 2019) il cui commento potete trovare qui https://www.ossola24.it/index.php/21143-approvata-la-legge-codice-rosso-per-la-tutela-alle-donne-ce-la-spiega-carlo-crapanzano.