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VCO-11-11-2019- Beni immobili e mobili. Demanio dello Stato, delle province e dei comuni
Secondo la legge, sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (sono considerati immobili anche i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione). Sono mobili tutti gli altri beni: il bene mobile per eccellenza è il denaro; sono beni mobili anche le energie naturali che hanno un valore economico, mentre i beni mobili registrati sono quelli iscritti in pubblici registri (come le auto o le moto).
Fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi, le opere destinate alla difesa nazionale. Se appartengono allo Stato, alle Province o ai Comuni, nel demanio rientrano anche le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche.
La caratteristica particolare è che i beni del demanio non possono essere venduti a nessuno.
Carlo Crapanzano