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VCO-04-11-2019- L'amnistia è una legge che

estingue il reato. L'indulto è una legge che estingue la pena.
Se ad esempio vi è una condanna a tre anni di reclusione per un reato e quel reato è previsto nell'amnistia, ebbene quel reato non risulterà più tra i precedenti e se si sta scontando la pena, essa termina immediatamente. L'indulto invece non elimina il reato, ma solo la pena da scontare. Se ad esempio si sta scontando una pena in carcere di tre anni e l'indulto prevede l'estinzione della pena fino a quattro anni, immediatamente si termina di scontare la pena; se si sconta una pena maggiore dei quattro anni, verranno comunque decurtati i quattro anni dell'indulto.
La nostra Costituzione prevede all'art. 79 che ciascun ramo del Parlamento deve approvare l'amnistia o l'indulto con la maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascun articolo e nella votazione finale e che non possono essere applicati ai reati commessi non solo dalla approvazione della legge, ma molto prima e cioè dalla presentazione del disegno di legge.
La grazia è un istituto particolare che compete solo al Presidente della Repubblica. E' previsto dall'art. 87, comma undicesimo della Costituzione e dall'art. 681 del codice di procedura penale. Praticamente, il detenuto che fa domanda al Presidente della Repubblica tramite il Ministero della Giustizia, può chiedere che per particolari motivi gli venga concessa la grazia della pena che sta scontando o che gli venga cambiata in altra pena. Sulla richiesta si esprime il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e il Ministro della Giustizia poi trasmette tutto al Presidente della Repubblica che, in assoluta libertà, può decidere se accoglierla o meno. Se la accoglie, il detenuto viene immediatamente rimesso in libertà.
Una curiosità: nei primi quattro anni del suo mandato (2015/2019), il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso circa 20 atti di grazia su circa 1400 richieste pervenutegli.

 

Carlo Crapanzano