VCO- 26-08-2019- La donazione è un contratto
a tutti gli effetti nel quale una persona, detta donante, arricchisce gratuitamente una (o più persone), detta donatario, di un bene o di una somma di denaro. Siccome è un contratto, la donazione è valida solo dopo l'accettazione del donatario.
Se il donante è incapace di intendere e volere, entro cinque anni dalla donazione, lo stesso donante o i suoi eredi possono chiedere al Tribunale che venga annullata.
La donazione va fatta sempre per atto pubblico recandosi da un notaio, tranne per le donazioni di poco valore e che riguardano piccole somme di denaro (in questo caso non è necessario andare dal notaio).
Il donante che dona un immobile, può riservarsi l'usufrutto sull'immobile anche fino alla sua morte.
La donazione può essere revocata per ingratitudine (entro un anno da un fatto offensivo ai danni del donante) o perché dopo la donazione sono arrivati dei figli al donante (entro cinque anni).
Nel caso la donazione venga revocata, il donatario deve restituire il bene che ha ricevuto così come si trova e, se l'ha già venduto, deve restituire il suo valore in denaro.
Carlo Crapanzano