VCO-19-08-2019- Una persona maggiorenne che è totalmente
incapace di intendere e volere può essere dichiarata interdetta e una persona maggiorenne che è parzialmente incapace di intendere e volere può essere dichiarata inabilitata.
Lo decide il Tribunale con una sentenza, dopo aver sentito la persona da dichiarare incapace, servendosi anche del parere di medici. All’interdetto viene affiancato un tutore; all’inabilitato viene affiancato un curatore. Con la sentenza il Tribunale decide anche in che limiti l’interdetto o l’inabilitato possono o meno compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione (ad esempio la vendita di una casa di proprietà è considerata un atto di straordinaria amministrazione e normalmente necessita di specifica autorizzazione del Tribunale per tutelare la persona incapace).
La legge prevede casi particolari di inabilitazione: la prodigalità (cioè chi sperpera denaro); l’alcolismo e la tossicodipendenza. Un ludopatico, ad esempio, potrebbe essere dichiarato inabilitato in modo da non poter gestire da solo il denaro, ma solo su controllo di un curatore. Possono essere dichiarati inabilitati anche i sordi o i ciechi, purché si dimostri che non riescono a provvedere ai loro interessi.
Dal marzo 2004 è stata introdotta la Legge sull’amministrazione di sostegno. Se una persona, per una infermità o per una menomazione, non è in grado di gestire i propri interessi, le viene affiancato per assistenza un amministratore di sostegno (normalmente avviene per le persone anziane che hanno problemi fisici o di salute). A differenza della interdizione o della inabilitazione decise dal Tribunale ordinario, nel caso di amministrazione di sostegno decide il Giudice Tutelare. Il Giudice è tenuto a sentire la persona che ha difficoltà anche recandosi se necessario presso il suo domicilio. Il decreto di nomina prevede anche il tempo dell’incarico e i limiti nei quali può agire l’amministratore di sostegno.
Una persona già dichiarata interdetta o inabilitata non può avere l’amministratore di sostegno finché non è revocata l’interdizione o l’inabilitazione.
Bisogna sottolineare che dal 2004, statisticamente, sono molto diminuiti i casi di interdizione e inabilitazione. Questo perché la procedura prevista per l’amministrazione di sostegno è molto più semplice e veloce.
Carlo Crapanzano