VCO-12-08-2019- Prima di affrontare l'argomento,
bisogna distinguere tra reati perseguibili a querela e reati perseguibili d'ufficio.
Alcuni reati sono perseguibili a querela, cioè è necessario che chi ha subito il reato vada a fare denuncia (la querela appunto). Il termine è di tre mesi da quando si subisce il reato. Se entro i tre mesi non si fa querela, decade la possibilità che venga iniziato un processo (ad esempio per la minaccia, per le lesioni lievissime, per la diffamazione e così via).
Alcuni reati (i più gravi) sono invece perseguibili d'ufficio. Significa che inizierà un'indagine e si può arrivare al processo, anche se chi ha subito il reato non ha presentato querela (ad esempio, la calunnia, l'omicidio e così via).
Dal 25 febbraio 2009 è stato introdotto in Italia il reato di atti persecutori (stalking) che è stato modificato tra il luglio e l'agosto del 2013 e nell’agosto 2019 (per approfondimenti, vedi intervista qui https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/38447-approvata-la-legge-codice-rosso-per-la-tutela-alle-donne-ce-la-spiega-carlo-crapanzano).
In pratica, chi minaccia una persona o induce paura con i suoi comportamenti in modo continuato, tanto da creare uno stato d'ansia e da far cambiare abitudini di vita, è punito fino a sei anni e sei mesi di carcere. Questa pena verrà aumentata se tra le persone vi è stata una relazione sentimentale e arriverà fino a sette anni e mezzo di carcere se lo stalking è commesso ai danni di un minore, di una donna incinta o verso persone disabili.
Chi subisce il reato di stalking, che è considerato reato abituale, ha sei mesi per presentare la querela (quindi il doppio del termine normale), ma si procede d'ufficio se si tratta di un minore o di un disabile.
Anche l'atteggiamento conciliante della vittima non condiziona il giudice per la pena che darà, perché quello che conta è l'atteggiamento dello/a stalker che ha ingenerato paura e ansia tanto da far cambiare abitudini di vita alla vittima e di far temere per la propria e l'altrui incolumità. Quindi non serve che la vittima abbia perdonato lo/a stalker.
Anche prima del processo, il giudice può imporre allo/a stalker di non frequentare o avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dalla vittima ed è previsto l'arresto in flagranza.
Preme ricordare che telefonando al numero 1522 attivo ventiquattro ore al giorno, qualunque persona vittima di violenze o stalking, può chiedere aiuto e riceverà adeguata assistenza.
Carlo Crapanzano