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Essere ubriachi a piedi in luogo pubblico 

o aperto al pubblico, è punito con una sanzione da 51 a 309 euro (alla guida in stato di ebbrezza, che è cosa diversa, dedicherò una ‘pillola’ apposita). Lo prevede il codice penale all’art. 688. Per essere sanzionati, non è necessario alcun alcoltest, ma deve essere evidente l’ubriachezza: alito alcolico, mancanza di equilibrio, mancanza di autocontrollo, parlare a voce molto alta, ecc. Se si è seduti in una macchina a motore spento, però, la Cassazione nel 2005 ha precisato che la manifesta ubriachezza non può essere sanzionata perché l’abitacolo della macchina non può essere considerato luogo pubblico o aperto al pubblico. Secondo l’art. 690 codice penale, inoltre, rischia l’arresto fino a 6 mesi e una sanzione da 30 a 309 euro chi invece fa ubriacare un’altra persona.
E’ vietato anche bestemmiare. Infatti, l’art. 724 del codice penale punisce con una sanzione da 51 a 309 euro chi bestemmia pubblicamente usando parole oltraggiose contro la divinità. Per analogia, l’avverbio ‘pubblicamente’ è chiaro che si riferisca a qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico (compresi gli edifici scolastici in generale e le aule o i corridoi delle scuole in particolare).

Carlo Crapanzano