Domenica 26 maggio, oltre che per le europee e le regionali, si vota in Piemonte in ben 827 comuni.
Se la popolazione del Comune supera 15.000 abitanti, il sistema elettorale è sempre di tipo maggioritario a doppio turno con eventuale ballottaggio che avverrà il 9 giugno.
Alle elezioni comunali possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni o li compiranno entro il 26 maggio e lo stesso vale per chi intende candidarsi sia alla carica di sindaco che a quella di consigliere comunale.
Bisogna distinguere tra i comuni fino a 15.000 abitanti e quelli oltre i 15.000.
Per i comuni fino a 15.000 abitanti, il candidato a sindaco è collegato a una lista che deve avere un numero di almeno tre quarti dei consiglieri da eleggere e non più del numero massimo di quelli da eleggere.
Per i comuni fino a 3.000 abitanti, il numero va da 7 a 10; per i comuni da 3.001 e 10.000 abitanti, il numero va da 9 a 12; per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, il numero va da 12 a 16.
Per la parità di genere, è previsto che nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può rappresentare più di due terzi del numero dei candidati della lista.
Per i comuni superiori a 15.000 abitanti, il candidato a sindaco è collegato a una o più liste di candidati al consiglio comunale che deve avere un numero di almeno due terzi dei consiglieri da eleggere e non più del numero massimo di quelli da eleggere.
Per i comuni da 15.001 a 30.000 abitanti, il numero va da 11 a 16; per i comuni da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, il numero va da 16 a 24; per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, il numero va da 21 a 32 e questo vale anche se si hanno meno di 100.000 abitanti purché sia un capoluogo di provincia; per i comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, il numero va da 24 a 36; per i comuni da 500.001 a un 1.000.000 di abitanti, il numero va da 27 a 40; nei comuni con più di un 1.000.000 di abitanti, il numero va da 32 a 48.
Per la parità di genere, nessuno dei due sessi può rappresentare più di due terzi del numero dei candidati della lista.
Il sistema elettorale.
Per i comuni fino a 15.000 abitanti, si può esprimere una preferenza o mettere il segno sul nome del candidato a sindaco. Viene eletto sindaco chi ha conseguito il maggior numero di voti e vengono assegnati i due terzi dei consiglieri della lista che era collegata al candidato sindaco.
Se vi è un solo candidato a sindaco, sono eletti tutti i candidati della lista collegata purché la lista abbia ottenuto almeno il 50% dei voti validi e sia andato a votare almeno il 50% degli elettori, altrimenti l'elezione viene annullata.
Per i comuni superiori a 15.000 abitanti, si possono esprimere due preferenze, ma deve essere rispettata la parità di genere altrimenti viene annullata la seconda preferenza. E' ammesso il voto disgiunto: cioè si possono votare candidati consiglieri comunali di una lista e il candidato sindaco collegato ad altre liste.
Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validi, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno votati al ballottaggio (eventualmente previsto per il 9 giugno). L'assegnazione del numero dei consiglieri comunali avviene dopo il ballottaggio e non partecipano le liste che hanno ottenuto meno del 3% dei voti validi.
Giudice Carlo Crapanzano - 13 maggio 2019