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elezioni piemonte

 

La Regione Piemonte non ha una propria legge  elettorale salvo la n. 21 del 29 luglio 2009, ma che riguarda solo la modalità di presentazione delle liste. E' quindi ancora la legislazione nazionale (Leggi 108/1968 e 43/1995) a prevedere la modalità di elezione.
Possono votare e/o candidarsi per le elezioni regionali tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni o li compiranno entro il 26 maggio 2019.
I consiglieri regionali da eleggere sono 50 oltre al Presidente: 40 consiglieri vengono eletti con il sistema proporzionale e 10 consiglieri col sistema maggioritario in un listino collegato al candidato Presidente della Regione. Il Presidente eletto fa eleggere automaticamente i 10 consiglieri del listino a lui collegato.
Si può mettere un segno su un partito o sul nome del candidato Presidente e si può esprimere una sola preferenza. Ma è ammesso il voto disgiunto, cioè si può esprimere una preferenza e votare il Presidente candidato con altro partito o con altra coalizione.
Vi è una circoscrizione per ciascuna provincia e le liste sono provinciali. Ci si può candidare al massimo in tre circoscrizioni. Questo è il numero di eletti per ciascuna circoscrizione: Alessandria 4; Asti 2; Biella 2; Cuneo 5; Novara 3; Torino 21; Vercelli 2;  Verbano-Cusio-Ossola 1.
Non vengono assegnati seggi alla lista che ha ottenuto meno del 3% o se la lista regionale alla quale è collegata non ottiene almeno il 5% dei voti validi.
Non è previsto il ballottaggio e quindi viene eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.